(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
        Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 1 ottobre 2002)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54;
    Vista  la  legge  provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 "Disciplina
dell'agriturismo,  delle  strade del vino e delle strade dei sapori",
ed in particolare l'Art. 17, comma 1;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 1935 di data
9 agosto  2002,  con  la  quale la giunta provinciale ha approvato il
regolamento  di  esecuzione  del  capo  III  della  legge provinciale
19 dicembre  2001,  n.  10,  concernente "Disciplina delle strade del
vino  e  delle  strade  dei  sapori",  cosi'  come  modificata  dalla
deliberazione n. 2078 di data 30 agosto 2002,
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  presente  regolamento  detta  le  norme di attuazione del
capo III  della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (disciplina
dell'agriturismo,  delle  strade del vino e delle strade dei sapori),
di seguito denominata legge, in materia di:
      a) standard   minimi   di   qualita'   per   la  qualificazione
dell'offerta enoturistica e turistica rurale provinciale;
      b) linee   guida  del  disciplinare  di  cui  alla  lettera  b)
dell'Art. 17 della legge;
      c) caratteristiche  della  cartellonistica  definite  ai  sensi
dell'Art.   39,  comma  1,  lettera  c),  capoverso  h)  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).